CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo IV
Art. 757
Diritto dell'erede sulla propria quota.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-757