CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 752

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.

In vigore dal 19 apr 1942
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-752

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