CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 747
Collazione per imputazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-747