Art. 745
Frutti e interessi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-745
Frutti e interessi.
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La disposizione chiarisce le regole per il calcolo di frutti e interessi sui beni e sulle somme di denaro da conferire in collazione nell'ambito dell'eredità. Fino al momento in cui non si apre la successione, chi ha ricevuto tali beni o somme non è tenuto a restituire i relativi frutti o interessi maturati. Il debito per frutti e interessi decorre esclusivamente a partire dal giorno dell'apertura della successione stessa.
La norma stabilisce il momento esatto a partire dal quale sorge l'obbligo di restituire i frutti e gli interessi sui beni o sul denaro oggetto di collazione. In questo modo si evita che chi ha ricevuto una donazione debba rendere conto dei rendimenti maturati prima della morte del defunto.
Si applica ai soggetti tenuti alla collazione che hanno ricevuto cose o somme di denaro soggette a tale obbligo.
Un erede ha ricevuto in donazione dal defunto una somma di denaro e un immobile dato in affitto prima del decesso. Al momento della divisione dell'eredità e della collazione, i canoni di locazione e gli interessi bancari maturati prima della morte non devono essere conferiti, ma saranno dovuti solo quelli maturati dal giorno di apertura della successione in poi.
Obbligo di corrispondere i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione a decorrere dal giorno dell'apertura della successione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.