CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 744

Perimento della cosa donata.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-744

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