Art. 741
Collazione di assegnazioni varie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-741
Collazione di assegnazioni varie.
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L'articolo stabilisce che specifiche spese sostenute dal defunto a favore dei suoi discendenti devono essere considerate nell'ambito della collazione. Rientrano in questo calcolo le somme assegnate a causa di matrimonio, quelle per l'avvio a un'attività produttiva o professionale, i premi pagati per polizze di assicurazione sulla vita intestate a loro e i pagamenti effettuati per estinguere i loro debiti. Tali spese vengono quindi conteggiate tra i beni soggetti a collazione.
La norma mira a considerare certe spese economiche rilevanti sostenute in vita dal defunto per i discendenti come anticipazioni sull'eredità, al fine di garantire la corretta ricostruzione del patrimonio ereditario.
Si applica ai discendenti del defunto a favore dei quali sono state sostenute determinate spese o assegnazioni economiche durante la vita del defunto.
Un genitore versa del denaro per pagare i debiti di un figlio o gli fornisce i fondi necessari per avviare il suo studio professionale. Al momento dell'apertura della successione del genitore, tali importi spesi sono soggetti a collazione.
Obbligo di sottoporre a collazione le spese e le assegnazioni effettuate dal defunto per le finalità specificate nell'articolo.
L'articolo 741 è stato modificato dall'articolo 204, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.