CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 741
835 / 3261Collazione di assegnazioni varie.
In vigore dal 20 set 1975
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-741