Art. 741 · Collazione di assegnazioni varie.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 741

835 / 3261

Collazione di assegnazioni varie.

In vigore dal 20 set 1975
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-741