CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 740
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
In vigore dal 20 set 1975
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-740