CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 740

Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.

In vigore dal 20 set 1975
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-740

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