CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 739

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-739

In sintesi

L'erede che accetta l'eredità non ha l'obbligo di conferire (cioè inserire nella massa ereditaria) le donazioni che il defunto ha fatto ai propri figli, nipoti o al coniuge dell'erede stesso. Questa regola vale anche nel caso in cui l'erede abbia ottenuto un vantaggio economico succedendo a sua volta a tali parenti o al coniuge. Tuttavia, se la donazione è stata fatta congiuntamente a una coppia di coniugi e solo uno dei due è discendente del defunto donante, l'obbligo di collazione si applica limitatamente alla quota donata al discendente.

Perché esiste questa norma

La norma serve a delimitare i confini dell'obbligo di collazione, chiarendo che l'erede risponde solo delle donazioni ricevute personalmente e non di quelle destinate ai suoi familiari. In questo modo si evita che l'erede debba restituire o imputare all'eredità beni che non gli sono stati donati direttamente.

A chi si applica

Si applica agli eredi che hanno l'obbligo di collazione, ai loro discendenti e coniugi donatari, nonché ai coniugi che ricevono donazioni congiunte dal donante.

Esempio pratico

Un nonno prima di morire regala una somma di denaro direttamente a suo nipote (figlio di suo figlio). Quando il nonno muore, il figlio (erede) non deve conferire nell'eredità la somma donata al nipote, anche se in seguito ne ha tratto vantaggio. Se invece il nonno dona un immobile a metà tra il figlio e la nuora, solo la metà donata al figlio sarà soggetta a collazione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di sottoporre a collazione la sola porzione donata al discendente in caso di donazioni fatte congiuntamente a coniugi.

Domande frequenti

L'erede deve conferire le donazioni ricevute da suo figlio o dal proprio coniuge?No, l'erede non è tenuto a conferire le donazioni che il donante ha fatto ai discendenti o al coniuge dell'erede medesimo.
Cosa accade se l'erede ha ottenuto un vantaggio ereditando dal coniuge o dal discendente che aveva ricevuto la donazione?L'obbligo di conferire la donazione resta comunque escluso, anche se l'erede ne ha conseguito il vantaggio succedendo a costoro.
Se una donazione è fatta a entrambi i coniugi e solo uno è discendente del donante, cosa va in collazione?In caso di donazione congiunta, è soggetta a collazione esclusivamente la porzione donata al coniuge che è discendente del donante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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