Art. 739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
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L'erede che accetta l'eredità non ha l'obbligo di conferire (cioè inserire nella massa ereditaria) le donazioni che il defunto ha fatto ai propri figli, nipoti o al coniuge dell'erede stesso. Questa regola vale anche nel caso in cui l'erede abbia ottenuto un vantaggio economico succedendo a sua volta a tali parenti o al coniuge. Tuttavia, se la donazione è stata fatta congiuntamente a una coppia di coniugi e solo uno dei due è discendente del defunto donante, l'obbligo di collazione si applica limitatamente alla quota donata al discendente.
La norma serve a delimitare i confini dell'obbligo di collazione, chiarendo che l'erede risponde solo delle donazioni ricevute personalmente e non di quelle destinate ai suoi familiari. In questo modo si evita che l'erede debba restituire o imputare all'eredità beni che non gli sono stati donati direttamente.
Si applica agli eredi che hanno l'obbligo di collazione, ai loro discendenti e coniugi donatari, nonché ai coniugi che ricevono donazioni congiunte dal donante.
Un nonno prima di morire regala una somma di denaro direttamente a suo nipote (figlio di suo figlio). Quando il nonno muore, il figlio (erede) non deve conferire nell'eredità la somma donata al nipote, anche se in seguito ne ha tratto vantaggio. Se invece il nonno dona un immobile a metà tra il figlio e la nuora, solo la metà donata al figlio sarà soggetta a collazione.
Obbligo di sottoporre a collazione la sola porzione donata al discendente in caso di donazioni fatte congiuntamente a coniugi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.