Art. 739 · Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 739

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Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-739