CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 739
833 / 3261Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-739