CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 743

Società contratta con l'erede.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-743

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