CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 743
837 / 3261Società contratta con l'erede.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-743