CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 746

Collazione d'immobili.

In vigore dal 19 apr 1942
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-746

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