CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 746
840 / 3261Collazione d'immobili.
In vigore dal 19 apr 1942
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-746