CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 749
Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-749