Art. 751
Collazione del danaro.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-751
Collazione del danaro.
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Chi deve conferire in collazione del danaro donato riceve una quota minore del danaro presente nell'eredità, calcolato secondo il valore legale al momento dell'apertura della successione. Se il danaro dell'eredità non è sufficiente, il donatario può scegliere di conferire altro danaro o titoli di Stato. Qualora non voglia farlo, vengono prelevati altri beni mobili o immobili facenti parte dell'eredità. Tale prelievo di beni avviene in proporzione alle quote dei rispettivi eredi.
La norma disciplina le modalità con cui chi ha ricevuto una donazione in danaro deve restituirla o conteggiarla nell'eredità, garantendo l'equilibrio tra i coeredi.
Si applica al donatario che ha ricevuto una somma di danaro e agli altri coeredi al momento della divisione dell'eredità.
Un erede ha ricevuto in donazione una somma di danaro prima della successione e, al momento dell'eredità, preleverà meno denaro liquido rispetto agli altri per compensare quanto già ottenuto. Se il danaro nell'asse ereditario non basta e l'erede non intende versare la differenza di tasca propria o con titoli di Stato, gli altri coeredi preleveranno beni mobili o immobili ereditari a compensazione.
Prendere una minore quantità del danaro presente nell'eredità, conferire altro danaro o titoli dello Stato in caso di insufficienza, oppure subire il prelievo di beni mobili o immobili ereditari in proporzione delle rispettive quote.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.