CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 751
845 / 3261Collazione del danaro.
In vigore dal 19 apr 1942
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-751