CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 744
838 / 3261Perimento della cosa donata.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-744