CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 745
839 / 3261Frutti e interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-745