Art. 745 · Frutti e interessi.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 745

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Frutti e interessi.

In vigore dal 19 apr 1942
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
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