Art. 747 · Collazione per imputazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 747

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Collazione per imputazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-747