CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo III
Art. 752
846 / 3261Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-752