CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 764
858 / 3261Atti diversi dalla divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-764