CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 774
Capacità di donare.
In vigore dal 19 apr 1942
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli .
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-774