CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 774
868 / 3261Capacità di donare.
In vigore dal 19 apr 1942
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli .
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-774