CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 778

Mandato a donare.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-778

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