CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 782

Forma della donazione.

In vigore dal 13 lug 2000
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192.

Note all'articolo

  • La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-782

In sintesi

La donazione richiede obbligatoriamente l'atto pubblico redatto davanti a un notaio, altrimenti è nulla. Se riguarda beni mobili, questi devono essere specificati con il relativo valore nell'atto stesso oppure in una nota separata firmata da donante, donatario e notaio. Chi riceve la donazione può accettarla nello stesso atto o con un atto pubblico successivo, ma in quest'ultimo caso la donazione si perfeziona solo quando l'accettazione viene notificata al donante. Fino al momento del perfezionamento, sia il donante sia il donatario hanno il diritto di revocare la propria dichiarazione.

Perché esiste questa norma

La norma impone una forma solenne per garantire la piena consapevolezza di chi dona e assicurare la certezza dell'atto e dei beni trasferiti.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda compiere una donazione (donante) e a chi ne è il beneficiario (donatario).

Esempio pratico

Una persona decide di donare un quadro di valore a un parente. Per farlo validamente, devono recarsi dal notaio per stipulare un atto pubblico indicando la descrizione del quadro e il suo valore economico.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di stipula per atto pubblico sotto pena di nullità; obbligo di specificare e stimare il valore dei beni mobili nell'atto o in nota sottoscritta; obbligo di notifica dell'accettazione successiva al donante per il perfezionamento.

Cosa è cambiato

È stato abrogato un comma dell'articolo per effetto della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.

Domande frequenti

Cosa succede se non si stipula l'atto pubblico per la donazione?La donazione è colpita da nullità e pertanto non ha alcuna validità giuridica.
Come e quando si perfeziona la donazione se l'accettazione avviene dopo?L'accettazione deve essere fatta con atto pubblico posteriore e la donazione diviene perfetta solo nel momento in cui tale atto è notificato al donante.
È possibile ripensarci e revocare la donazione?Sì, sia il donante sia il donatario possono revocare la propria dichiarazione prima che la donazione sia perfetta.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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