CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 786
AbrogatoDonazione a ente non riconosciuto.
In vigore dal 13 lug 2000
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192
Note all'articolo
- La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-786