CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 788
Motivo illecito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-788