CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 787
Errore sul motivo della donazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-787