CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 789
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-789