CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 793
Donazione modale.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-793