CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 798

Responsabilità per vizi della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-798

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo