CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 798
Responsabilità per vizi della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-798