CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 799
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-799