CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 794

Onere illecito o impossibile.

In vigore dal 19 apr 1942
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-794

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