CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 794
Onere illecito o impossibile.
In vigore dal 19 apr 1942
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-794