CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 795
Divieto di sostituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-795