Art. 795 · Divieto di sostituzione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 795

889 / 3261

Divieto di sostituzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
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