CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 799
893 / 3261Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-799