CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 802
Termini e legittimazione ad agire.
In vigore dal 19 apr 1942
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-802