Art. 798 · Responsabilità per vizi della cosa.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 798

892 / 3261

Responsabilità per vizi della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-798