CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 798
892 / 3261Responsabilità per vizi della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-798