Art. 789 · Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 789

883 / 3261

Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
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