Art. 783
Donazioni di modico valore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-783
Donazioni di modico valore.
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Una donazione di modico valore è valida anche senza un atto pubblico, a patto che abbia ad oggetto beni mobili. Perché la donazione sia efficace, è indispensabile che avvenga la materiale consegna (tradizione) del bene. Il valore modico non è assoluto, ma deve essere valutato tenendo conto anche delle condizioni economiche di chi dona.
La norma consente di effettuare donazioni di beni di piccolo valore in modo rapido e senza formalità, evitando la necessità di un atto notarile.
Si applica a chiunque intenda donare o ricevere beni mobili di valore contenuto rispetto alle proprie disponibilità economiche.
Una persona decide di regalare un orologio di modesto valore a un amico e glielo consegna direttamente a mano. La donazione è pienamente valida ed efficace anche senza andare dal notaio a stipulare un atto pubblico.
È richiesta la tradizione (consegna) del bene per la validità della donazione in mancanza di atto pubblico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.