CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 783
877 / 3261Donazioni di modico valore.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-783