CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 779

Donazione a favore del tutore o protutore.

In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-779

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