CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 779
873 / 3261Donazione a favore del tutore o protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-779