CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 775
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-775