CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 776
Donazione fatta dall'inabilitato.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione.
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-776