CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo I
Art. 770
864 / 3261Donazione rimuneratoria.
In vigore dal 19 apr 1942
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-770