Art. 770 · Donazione rimuneratoria.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo I

Art. 770

864 / 3261

Donazione rimuneratoria.

In vigore dal 19 apr 1942
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-770