CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 808
Effetti nei riguardi dei terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-808