Art. 810 · Nozione.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo I

Art. 810

904 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-810