CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 815
846 / 3000Beni mobili iscritti in pubblici registri.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-815