Art. 815 · Beni mobili iscritti in pubblici registri.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 815

846 / 3000

Beni mobili iscritti in pubblici registri.

In vigore dal 19 apr 1942
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-815